Con il decreto ingiuntivo n.8354/2021 il Tribunale di Napoli, su ricorso dell’Avv. Francesco Palumbo, ha emesso l’ingiunzione di pagamento in danno del Tour Operator, in qualità di soggetto legittimato al rimborso anche se il contratto di viaggio è stato concluso dal Cliente con l’Agenzia di viaggio, a prescindere dalla previsione del rimborso soltanto a decorrere dal 24mo mese dal rilascio del voucher.
Le argomentazioni poste all’attenzione del Tribunale vertono sul il diritto ad ottenere il rimborso integrale immediato in forma pecuniaria in virtù della normativa comunitaria ed, in via gradata, ai sensi dell’art. 1463 c.c.
Gli artt. 5 e 8 del Reg. CE n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo, in particolare, riconoscono il rimborso pieno del biglietto non fruito per causa non imputabile al passeggero.
Un’argomentazione condivisa dalla giurisprudenza interessata alla vicenda che ha colto l’occasione per evidenziare che, sebbene il noto decreto Cura Italia abbia consentito alle compagnie aeree e di navigazione di offrire voucher come unica forma di rimborso, il Regolamento comunitario n. 261 del 2004 stabilisce, invece, che sono i passeggeri ad avere il diritto di scegliere tra il rimborso in denaro ed eventuali altre forme di rimborso, come i voucher. Ne deriva che, stante la prevalenza della normativa comunitaria su quella nazionale (art. 941 Cod.Nav.), debba ritenersi dovuto il rimborso in denaro richiesto dal consumatore.